Art. 1
(Finalità)
- La
Regione Calabria opera nel quadro della programmazione
regionale per rimuovere le cause dell'emigrazione e, in
attuazione dei principi del proprio Statuto, nell'ambito
delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative
dei competenti organi dello Stato, promuove:
- forme
di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei
lavoratori emigrati e dei lavoratori stranieri immigrati
e delle loro famiglie;
- la
diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere
e rafforzare l'i dentità originaria e rinsaldare i
rapporti con la terra d'origine;
- la
stipula e il finanziamento di con venzioni e accordi
internazionali fra le istituzioni universitarie dei
paesi interessati. Per le convenzioni e gli accordi
già in atto con le università della Calabria si procederà
al finanziamento e rifinanziamento degli accordi di
scambio di docenti e studenti che saranno giudicati
utili per rafforzare le relazioni scientifiche e culturali
con le comunità di calabresi al l'estero;
- interventi
nel quadro della politica di programmazione della
massima occupazione, per agevolare l'inserimento ed
il reinserimento nella vita sociale e nelle attività
produttive regionali de gli emigrati che ritornano
e degli stra nieri immigrati;
- il
superamento delle difficoltà sociali e culturali inerenti
la condizione dei lavoratori stranieri immigrati e
delle loro famiglie.
Art.
2
(Destinatari degli interventi)
- Agli
effetti della presente legge sono considerati emigrati:
- i
cittadini di origine calabrese per nascita o residenza,
che si trovino stabilmente all'estero per motivi di
lavoro;
- i
cittadini che fissino la propria residenza nella regione
dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero
per motivi di lavoro non inferiore a tre anni negli
ultimi cinque anni, rientranti in Italia da non più
di 3 anni
- Sono
altresì considerati emigrati i familiari a carico di chi
abbia acquisito tale qualifica.
- La
permanenza all'estero deve risultare da certificazione
delle autorità con solari o da documenti ufficiali rilasciati
da autorità ovvero da enti previdenziali stranieri o italiani,
o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
- Sono
considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti
da paesi extracomunitari, dimorino stabilmente nella regione
per motivi di lavoro e siano in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia di autorizzazione al
lavoro e di ingresso e soggiorno degli stranieri.
Art.
3
(Interventi regionali. Misure ordinarie e straordinarie)
- Per
il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della
presente legge, la Regione Calabria interviene con misure
ordinarie e straordinarie.
- Le
misure ordinarie si attuano favorendo la fruizione da
parte dei lavoratori emigrati, rimpatriati o stranieri
immigrati, dei benefici disposti per la generalità dei
cittadini della regione
- A
tal fine saranno introdotti, se necessario, criteri di
priorità e correttivi nelle vigenti leggi in materia di
agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo,
pesca, edilizia abitativa, diritto allo studio e servizi
sociali.
- Le
leggi regionali di carattere generale che disporranno
interventi e provvidenze nelle materie di cui al precedente
terzo comma devono determinare criteri particolari per
l'ammissione ai benefici previsti da ciascuna di esse
degli emigrati che rientrano fissando la propria residenza
nella regione, e degli stranieri immigrati.
- Le
misure straordinarie sono attuate, nelle materie di competenza
regionale, nel quadro di una politica programmata dei
rientri e di servizio sociale e cul turale, per assicurare
la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali
dei lavoratori emigrati, rimpatriati, stranieri immigrati
e dei loro familiari, che rivestono caratteri peculiari
ed esclusivi del fenomeno migratorio.
- Gli
interventi diretti ad attuare le misure straordinarie,
coordinati con i programmi locali, nazionali e comunitari,
sono realizzati anche in collaborazione con gli Enti locali,
singoli o associati, con gli enti, le organizzazioni e
le istituzioni che operano a favore degli emigrati e degli
immigrati e delle loro famiglie e con le associazioni
degli emigrati calabresi all'estero.
- Le
attività da svolgersi all'estero sono promosse d'intesa
con il Governo nello spirito di coordinamento di cui al
II comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art.
4
(Piano annuale degli interventi)
- La
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
competente, previo parere della Consulta regionale del
l'emigrazione e dell'immigrazione di cui al successivo
art. 17, sentita la commissione consiliare competente,
approva il piano annuale per la realizzazione degli interventi
straordinari di cui al V e VI comma dell'art. precedente.
- Il
piano annuale può essere articolato nei singoli settori
di intervento in progetti specifici.
- Con
il piano annuale è disposto il riparto della spesa e sono
stabiliti i criteri di attuazione.
Art.
5
(Indirizzi dell'intervento regionale)
- Gli
interventi straordinari regionali in favore degli emigrati,
dei rimpatriati, degli stranieri immigrati e dei loro
familiari sono volti a:
- favorire,
anche mediante la concessione di contributi per il
pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi
in conto capitale, il reinserimento dei lavoratori
rimpatriati nelle attività produttive, nei settori
artigianato, agricolo, commerciale, turisti co e peschereccio,
con particolate riferimento alle zone dell'esodo e
con priorità alle iniziative cooperative;
- favorire
il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando
l'acquisizione o la ristrutturazione di idoneo alloggio
nel territorio regionale, anche mediante la concessione,
con priorità alle iniziative cooperative, di contributi
per il pagamento di interessi su mutui, o di contributi
in conto capitale, ovvero favorendo l'assegnazione
di alloggi di tipo economico e popolare e di aree
edificabili;
- favorire
la formazione e la riqualificazione professionale
dei lavoratori rimpatriati e di quelli immigrati e
delle loro famiglie, agevolando la frequenza ai corsi
ovvero mediante iniziative formative specifiche;
- agevolare,
anche mediante la concessione di assegni di studio,
l'inserimento dei figli degli emigrati, dei rimpatriati
e degli stranieri immigrati nell'ordinamento scolastico
nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi
universitari, favorendo in particolare il superamento
delle difficoltà linguistiche;
- favorire
l'accesso alle università della Calabria di studenti,
anche se sprovvisti della cittadinanza italiana, figli
di emigrati calabresi, prevedendo agevolazioni per
la sistemazione logistica e per la tassazione universitaria
- favorire,
per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei
requisiti minimi contributivi ai fini del la acquisizione
di un diritto a pensione dall'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), mediante contribu ti per
il riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi
non convenzionati con l'Italia;
- assumere,
incoraggiare e sviluppare iniziative e manifestazioni
di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati
per mantenere e rinsaldare il legame di origine con
la propria terra, e degli immigrati per consentire
il mantenimento dei valori culturali del paese di
origine;
- favorire
il mantenimento dei rapporti con la cultura d'origine
dei giovani figli di emigrati della seconda e terza
generazione, nonchè degli emigra ti anziani promuovendo
iniziative di turismo sociale ed organizzando nel
territorio della regione soggiorni, vacanze culturali
e di studio, ed iniziative di interscambio tra giovani
e relativi docenti ed operatori culturali;
- curare
la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale
audio-visivo, fra gli emigrati e gli immigrati, fornendo
tempestivamente anche informazioni sulla situazione
occupazionale e sulle modalità per accedere ai benefici
disposti da norme comunitarie e da leggi nazionali
e regionali;
- effettuare,
direttamente o mediante convenzioni con istituti e
centri di ricerca particolarmente qualificati, inda
gini e studi relativi al fenomeno migratorio, strumentali
alla programmazione degli interventi regionali;
- agevolare
le iniziative delle associazioni degli emigrati e
degli immigrati;
- favorire
la prima sistemazione degli emigrati rientrati anche
concedendo contributi sulle spese di viaggio e tra
sporto delle masserizie sostenute per sè e per i propri
familiari;
- contribuire
alle spese per il rientro degli emigrati e loro familiari
deceduti all'estero, con contributi per le spese di
trasporto delle salme;
- favorire
d'intesa con gli enti loca li territoriali l'inserimento
nella comunità regionale degli stranieri immigrati,
attraverso l'istituzione di servizi sociali di accoglimento
e di prima assistenza, promuovendo la soluzione del
problema alloggiativo, garantendo il diritto all'assistenza
sanitaria;
- sostenere
ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento
dei problemi dei lavoratori migranti.
- La
Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il perseguimento
delle finalità previste dalla presente legge convenzioni
con istituti di credito o finanziari operanti nella regione.
- In
attuazione degli interventi di cui al punto a), ai rimpatriati
che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per
almeno tre anni nell'ultimo quin quennio è concesso un
contributo in conto interessi nella misura del 50% del
tasso bancario per 15 annualità di ammortamento e per
mutui non superio ri ai 60 milioni di lire oppure un contributo
in conto capitale del 30% della spesa ammissibile e per
un importo comunque non superiore ai 20 milioni di lire.
- In
attuazione degli interventi di cui al punto b), ai rimpatriati
che abbiano prestato attività lavorative all'estero per
almeno tre anni nell'ultimo quinquennio è concesso un
contributo in conto interessi nella misura del 50% del
tasso bancario per venti annualità di ammortamento e per
mutui non superio ri agli 80 milioni di lire oppure un
contributo in conto capitale fino al 30 per cento della
spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore
ai 20 milioni di lire.
Tali contributi non sono cumulabili con quelli previsti
dal comma precedente.
- L'importo
del mutuo agevolato non potrà comunque superare il 75%
della spesa oggetto di finanziamento.
Art.
6
(Assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare
e di aree edificabili)
- La
Regione, su proposta dei competenti I.A.C.P., in deroga
ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei Comuni
della Regione, autorizza, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.31
dicembre 1972 n. 1035, l'assegnazione di nuovi alloggi
ai lavoratori emigrati e loro famiglie, rientrati forzatamente
nella Regione a seguito di licenziamento o di mancato
rinnovo del contratto o di infortunio professionale o
malattia invalidante, nella misura massima del 15% prevista
dal citato art.
- Agli
emigrati viene assegnato nelle graduatorie dei concorsi
banditi dai Comuni per l'assegnazione di alloggi degli
I.A.C.P. e di quelli di proprietà comunale, un punteggio
non inferiore a quello attribuito ai cittadini residenti
soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto.
- I
Comuni, nelle assegnazioni delle aree destinate ai piani
di edilizia economica e popolare, sono tenuti a riservare
a favore degli emigrati rimpa triati una quota fimo al
10% dei relati vi piani e a stabilire criteri di assegnazione
che tengano conto delle loro particolari condizioni.
- L'aliquota,
o la parte di essa, riser vata agli emigrati e non utilizzata
entro due anni dall'assegnazione, viene assegnata in base
ai criteri generali.
Art.
7
(Formazione e riqualificazione professionale)
- La
Regione, in concorso con i piani nazionali e comunitari,
con riferimento al programma regionale di sviluppo e con
le modalità di cui alla vigente normativa regionale, assume
iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale
dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori stranieri
immigrati
- La
gestione di tali iniziative potrà essere affidata oltre
che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di
formazione professionale, anche alle associazioni operanti
nella regione a favore degli emigrati e degli immigrati
purchè non perseguono fini di lucro,di spongano di idonee
strutture e siano in possesso dei requisiti di cui all'art.
16 della presente legge.
- Le
iniziative di cui al presente art. debbono essere attuate
in conformitàal le procedure previste per ottenere gli
interventi degli organi comunitari.
Art.
8
(Inserimento scolastico)
- Al
fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico
nazionale dei figli dei lavoratori emigrati, rimpatriati
e degli immigrati stranieri la Regione, in concorso con
i programmi na zionali e comunitari e con enti, istituti
ed organizzazioni che operano nel settore scolastico ed
in quello del l'emigrazione promuove, nel rispetto delle
competenze dell'autorità scolastica:
- corsi
di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola;
- corsi
di lingua e cultura italiana e di alfabetizzazione
per gli immigrati stranieri;
- incontri,
convegni, seminari, per gli operatori della scuola
impegnati nell'attività di cui ai precedenti pun ti
a) e b).
- La
Regione può concedere, inoltre, con modalità da fissarsi
con il piano annuale di interventi di cui al precedente
art. 4, assegni di studio a favore di figli ed orfani
degli emigrati in particolare per assicurare la frequenza
della scuola dell'obbligo.
Art.
9
(Riscatto dei periodi assicurativi)
- Al
fine di consentire il raggiungimen to dei minimi pensionistici
o del minimo richiesto per la prosecuzione contri butiva
volontaria da parte dei lavorato ri emigrati rientrati
definitivamente nella Regione o dei loro superstiti aventi
diritto, l'Amministrazione regio nale concede un contributo
sull'importo dovuto all'INPS per il riscatto dei periodi
di lavoro, con un minimo di 5 anni, prestato all'estero
e non coperto da convenzioni bilaterali in materia di
sicurezza sociale.
- La
misura del contributo regionale è pari al 100% dell'importo
dovuto allo INPS per i primi 5 anni di lavoro prestato
all'estero da riscattare.
- Per
gli anni da riscattare successivi ai primi cinque la misura
del contributo regionale è del 50% dell'importo do vuto
all'INPS.
- Per
il versamento di detto contributo l'Amministrazione regionale
stipulerà una apposita convenzione con l'INPS.
Art.
10
Iniziative e attività culturali)
- La
Regione, d'intesa ove necessario con il Governo, svolge
all'estero iniziative in favore degli emigrati di ori
gine calabrese ivi residenti per la dif fusione della
conoscenza del proprio patrimonio storico e culturale,
nonchè iniziative che si prefiggono scopi di studio, di
rafforzamento della cultura d'origine e di informazione
sulla realtà attuale della Calabria.
- Analoghe
iniziative possono essere promosse fra le collettività
calabresi stabilitesi in altre regioni italiane.
- La
Regione promuove, altresì, idonee iniziative culturali
in favore degli stranieri immigrati, anche in esecuzione
a quanto previsto in proposito dalla normativa statale.
- Le
attività di cui al presente art. potranno essere assunte
anche in concor so con altre Regioni, amministrazioni
pubbliche, istituti italiani di cultura ed altre istituzioni
culturali ed associazioni dell'emigrazione.
- I
programmi relativi saranno definiti nell'ambito del piano
annuale.
Art.
11
(Attività promozionale nelle località di emigrazione)
- La
Regione, nelle località all'estero o in Italia ove maggiore
è la presenza di emigrati calabresi e loro discendenti,
con il concorso e la collabo razione delle loro associazioni,
realizza attività promozionali con riferimen to ai settori
ed alle materie di competenza regionale, nel rispetto
dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
- La
Regione organizza, altresì, mostre di prodotti tipici
della Regione anche allo scopo di favorirne la commercializzazione.
- Le
associazioni ed i circoli calabresi, dal canto proprio,
possono proporre le iniziative promozionali da realizzarsi
con il concorso della Regione e degli enti subregionali.
Art.
12
(Interventi socio-assistenziali)
- Ai
sensi degli art. 25 e 45 del decre to del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi socio-assistenziali
e le attività destinate direttamente a favorire la frequenza
delle scuole dell'obbligo ed il proseguimento degli studi
in favore dei la voratori emigrati, rimpatriati ed immigrati
e dei loro familiari sono di competenza dei Comuni singoli
ed associati
- La
Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività
socio-assistenziali terrà conto delle particolari esigenze
connesse al fenomeno migratorio ed emanerà le relative
direttive.
Art.
13
(Soggiorni, scambi, turismo sociale)
- La
Regione, anche in collaborazione con altre Regioni, amministrazioni
pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, utilizzando
anche eventuali contributi del Fondo sociale europeo,
cura lo avvio e la permanenza in soggiorni nella regione
dei figli dei lavoratori emigrati.
- Tali
iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori
emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza
straniera.
- Al
fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle
comunità ospitanti, la Regione può assumere iniziative
di interscambio con cittadini dgi paesi di emigrazione.
- I
programmi delle iniziative di cui al presente art. saranno
definiti nell'ambito del piano annuale.
Art.
14
(Informazione)
- La
Giunta regionale, al fine di alimentare e rafforzare il
legame degli emigrati e dei loro discendenti con la terra
d'origine provvede:
- alla
edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, anche
conferendo specifici incarichi professionali, di un
periodico specializzato diretto ad informare gli emigrati
sull'attività legislativa ed amministrativa dell'ente
sulla realtà economica, sociale e culturale della
Calabria e su quanto possa essere di interesse per
gli emigrati a livello locale, nazionale ed internazionale;
- alla
diffusione tra le comunità degli emigrati di quotidiani,
riviste, pubblicazioni e materiale audio-visivo e
radiofonico;
- alla
divulgazione di opere particolarmente significative
di autori calabresi.
- La
Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere contributi
alle associazioni degli emigrati e/o degli stranieri immigrati
aventi i requisiti di cui all'art. 16 della presente legge
per lo svolgimento di attività analoghe a quelle indicate
nella lett. b) del comma precedente.
Art.
15
(Diploma di benemerenza ad emigrati anziani)
- La
Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo della
Consulta della emigrazione e dell'immigrazione, conferisce
ogni anno diplomi di benemerenza agli emigrati calabresi
che hanno onora to il nome della Calabria nel mondo per
un periodo di emigrazione di almeno 30 anni.
Art.
16
(Associazioni, enti, istituzioni)
- La
Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale,
culturale ricreativo ed assistenziale svolte dalle associazioni,
enti ed istituzioni che operano con carattere di continuita
a favore degli emigrati e/o degli stranieri immigrati
della regione e delle loro famiglie, che abbiano sede
nella regione.
- A
tal fine è istituito presso l'Assessorato regionale preposto
ai problemi dell'emigrazione l'albo delle associazioni,
degli enti e delle istitu zioni che operano per gli emigrati
o per gli stranieri immigrati.
- In
tale albo sono iscritti, su confor me parere del comitato
direttivo della Consulta regionale dell'emigrazione e
della immigrazione, le associazioni,gli enti e le istituzioni,
a carattere regionale o nazionale, che operano con continuità
da almeno 3 anni e che offrono affidamento sulla base
della loro rilevanza e di documentata attività in favore
degli emigrati o degli immigrati e delle loro famiglie.
- Per
ottenere l'iscrizione le associazioni, gli enti e le istituzioni
di cui al precedente comma debbono avanzare do manda corredata
da:
- copia
autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- documentazione
da cui risulti che le proprie strutture organizzative
sono idonee ad assicurare lo svolgimento del la loro
funzione nei confronti degli emigrati o degli immigrati.
In particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero,
nelle altre regioni, nella regione e la loro struttura,
la composizione, le modalità di nomina e la scadenza
dei loro organi direttivi;
- relazione
documentata sull'attivita svolta fra e per gli emigrati
o gli immigrati della regione, risalente almeno al
triennio precedente la domanda.
- Alle
associazioni, agli enti e alle istituzioni iscritte nell'albo
di cui al secondo comma del presente art., la Giunta regionale
può concedere, sen tito il Comitato direttivo della Consulta,
sovvenzioni annuali destinate a sostenere lo svolgimento
dell'attività in favore degli emigrati o degli immigrati
della regione e delle loro famiglie.
- I
soggetti destinatari dei benefici devono far pervenire
al competente Assessorato relazioni periodiche sull'attuazione
delle iniziative nonchè una relazione finale a corredo
del rendiconto della spesa munito di idonei documenti
giustificativi.
Art.
17
(Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione)
- Per
l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge
la Regione si avvale della Consulta regionale della emigrazione
e dell'immigrazione, con se de presso l'Assessorato regionale
preposto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione.
- La
Consulta comprende le seguenti sezioni:
- sezione
per i problemi degli emigrati;
- sezione
per i problemi degli stranieri immigrati.
- Le
sezioni di cui alle lettere a) e b del comma precedente
sono autonome nell'ambito delle rispettive competenze
e possono essere convocate anche singolarmente.
- La
Consulta si riunisce in seduta ple naria, con la partecipazione
di entrambe le sezioni, per l'esame dei problemi che riguardano
congiuntamente gli emigrati e gli stranieri immigrati.
Art.
18
(Composizione della Consulta regionale dell'emigrazione
e dell'immigrazione)
- La
Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
è composta da:
- l'Assessore
regionale preposto alla emigrazione ed immigrazione,
che la presiede;
- i
Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio
regionale;
- sei
rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni
dell'emigrazione aventi i requisiti indicati dall'art.16
della presente legge, designati dalle stesse;
- quattro
rappresentanti dei patronati regionali a carattere
nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti
nei paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza
agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;
- cinque
rappresentanti degli imprenditori designati uno ciascuno
dalle associazioni regionali degli industriali, degli
artigiani, dei commercianti, degli agricoltori e della
cooperazione;
- tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative in campo (nazionale,
designati dai relativi organi regio nali;
- un
rappresentante di ciascuna Amministrazione provinciale,
designato dai rispettivi consigli provinciali;
- un
rappresentante dell'Unione regionale delle camere
di commercio, industria, artigianato, agricoltura,
designato dalla stessa;
- il
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione;
- il
direttore della sede regionale dell'INPS; m) un rappresentante
della Direzione generale dell'Emigrazione ed Affari
Sociali del Ministero degli Affari Esteri designato
dallo stesso;
- un
rappresentante dei Provveditorati agli studi della
Calabria, designato dal Ministero della Pubblica Istruzione
- sei
rappresentanti delle amministrazioni comunali della
regione, designati dall'Associazione nazionale Comuni
d'Italia (A.N.C.I.);
- tre
rappresentanti di Comunità montane della regione,
designati dall'Unione nazionale comunità enti montani
(U.N.C.E.M.).
Art.
19
(Sezione per i problemi degli emigrati)
- La
sezione per i problemi degli emigrati, di cui al secondo
comma, lett.a) dell'art. 17 della presente legge, è composta,
oltre che dai membri indicati nel precedente art. 18,
da diciannove emigrati residenti da almeno cinque anni
all'estero, designati direttamente dalle associazioni
dei calabresi allo estero, iscritte all'albo di cui al
pre cedente art. 16, secondo la proporzione indicata nell'allegata
tabella "A".
Art.
20
(Sezione per i problemi degli stranieri immigrati)
- La
sezione per i problemi degli stranieri immigrati, di cui
al II comma, lett. b), dell'art. 17 della presente legge,
è composta, oltre che dai membri indicati nel precedente
art. 18, da:
- quattro
immigrati stranieri legitti mamente presenti nella
regione, designati dalle rispettive associazioni;
- due
rappresentanti delle associazioni che operano nel
campo dell'assistenza all'immigrazione, iscritte all'albo
di cui al precedente art. 16.
Art.
21
(Costituzione e funzionamento)
- La
Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore competente, all'inizio di ogni
legislatura entro 60 giorni dall'insediamento della Giunta
regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio
regionale.
- Il
Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio
decreto e su proposta dell'Assessore competente, alla
nomina ed alla sostituzione dei componenti della Consulta.
- Le
designazioni e le nomine dovranno essere effettuate entro
30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta
sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute,
sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza
dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.
- Le
funzioni di segretario sono eserci tate da un funzionario
dell'Assessorato regionale competente, designato dall'Assessore.
- Le
riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa
la maggioranza dei componenti in carica in prima convo
cazione ed almeno un terzo dei componenti in carica in
seconda convocazione.
- Le
funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più
anziano d'età.
- Tre
assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza
da membro della Consulta.
- Le
deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti e votanti.
- La
Consulta è convocata di norma ogni 4 mesi e ogni qualvolta
lo richiedono non meno di un terzo dei componenti in carica.
- La
Consulta può riunirsi anche in se de e località diverse
da quelle istituzionali.
- La
Consulta può costituire nel proprio seno commissioni e
gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per
lo svolgimento di indagini e ricerche di studio.
- Ogni
qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far
partecipare alle sedute della Consulta rappresentanti
di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli
argomenti in esame, non chè esperti senza diritto di voto.
- Ai
componenti della Consulta regionale e del Comitato direttivo,
nonchè agli inviati ed esperti di cui al comma precedente,
per l'espletamento delle lo ro funzioni inerenti la sezione
per i problemi degli emigrati, di cui al II comma, lett.
a), dell'art. 17 della presente legge, compete, qualora
ne ricorrono le condizioni, il rimborso spese ed il trattamento
di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti
al livello funzionale più elevato.
- Ai
sensi della vigente normativa statale, la partecipazione
alla Consulta regionale sezione per i problemi degli stranieri
immigrati, di cui al II comma lett. b), dell'art. 17 della
presente legge, è gratuita salvo il rimborso delle spese
di viaggio.
- Per
quanto non espressamente discipli nato dalla presente
legge per il funzio namento della Consulta e del Comitato
di cui al successivo art. 23 può provvedersi, su iniziativa
della Consulta stessa, alla dotazione di apposito regolamento
da deliberarsi dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale.
Art. 22
(Compiti della Consulta)
- La
Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
ha i seguenti compiti:
- esprimere
parere sui programmi d'in terventi e sulla ripartizione
annuale della spesa di cui all'art. 4 della presente
legge, nonchè sui relativi criteri di applicazione;
- studiare
il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle
cause e negli effetti che esso determina nell'ec nomia,
nella vita sociale della regione nelle condizioni
di vita e di lavoro de gli emigrati e degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, promuo vendo gli
opportuni collegamenti con le competenti amministrazioni
statali, con le altre Regioni, con gli enti locali,
nonchè con gli uffici, enti, associazioni ed organizzazioni
operanti nel settore;
- formulare
proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva
del superamento degli squilibri socio-economici della
regione, della graduale eliminazione del fenomeno
dell'emigrazione e del rientro degli emigrati;
- formulare
proposte per gli interventi di formazione professionale,
nonchè di aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione,
a favore dei lavorato ri rimpatriati ed immigrati;
- avanzare
proposte in ordine alla convocazione di conferenze
regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione
e dell'immigrazione;
- segnalare
iniziative per stimolare ed incoraggiare, in collaborazione
con gli organismi del settore, la cooperazione fra
gli emigrati che rientrano;
- proporre
nuovi interventi di carattere culturale, sociale ed
assistenziale in favore degli emigrati, dei rimpatriati,
degli immigrati e delle loro famiglie;
- esprimere
parere su proposte di leggi regionali che dispongano
anche incidentalmente in materia di emigrazione;
- esprimere
parere su ogni altro argo mento sottoposto al suo
esame da parte degli organi regionali, degli enti
loca li e delle associazioni degli emigrati.
Art.
23
(Comitato direttivo della Consulta)
- La
Consulta elegge nel suo seno un Comitato direttivo composto
di 14 membri, con voto limitato a 10.
- Il
Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato.
- La
durata in carica del Comitato coincide con quella della
Consulta.
- Il
Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate
dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare
aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione della
presente legge.
- Il
Comitato, in particolare:
- collabora
con proposte e pareri al programma di attività della
Consulta ed alla sua realizzazione;
- cura
i rapporti con gli enti locali, regionali e statali
e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione
e dell'immigrazione;
- esprime
pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica
della Con sulta stessa nella sua prima seduta successiva;
- svolge,
su specifica delega, funzioni di rappresentanza della
Consulta.
Art.
24
(Norma abrogativa)
- La
legge regionale 16 maggio 1981, n. 5, è abrogata.
- Le
domande presentate ai sensi della legge suddetta ricadono
sotto la disciplina della presente legge.
- Gli
interventi previsti dalla presente legge sono adottati
con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione o il Comitato
direttivo, secondo le rispettive competenze.
Art.
25
(Accertamenti dell'amministrazione regionale)
- Il
competente Assessorato può effettuare periodici, idonei
accertamenti sull'impiego delle somme comunque erogate
a norma della presente legge.
Art.
26
(Norma transitoria)
- La
Consulta in carica conserva la sua composizione e validità
fino all'insediamento della nuova Consulta costituita
ai sensi della presente legge.
- Per
la costituzione della Consulta, in attesa della istituzione
dell'albo di cui al precedente art. 16, può farsi riferimento,
anche per le relative proposte, alle associazioni, agli
enti ed alle istituzioni più rappresentative.
Art.
27
- Alle
spese per l'attuazione di quanto disposto dalla presente
legge si fa fronte con:
- gli
stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione;
- i
contributi o rimborsi del fondo sociale europeo, o
di altra fonte internazionale, su iniziative a favore
dei lavoratori migranti;
- gli
eventuali contributi statali.
Art.
28
- Le
entrate previste al precedente art 27, lett. b), affluiscono
nel bilancio regionale tabella "A" Entrata, in apposito
capitolo denominato "Contributi e rimborsi del fondo sociale
europeo destinati ad iniziative in favore dei lavoratori
migranti" che sarà istituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
Art.
29
- All'onere
relativo alla presente legge, valutato in L. 2,5 miliardi
si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 4342101
del bilancio di previsione della Regione Calabria per
l'esercizio finanziario 1990.
- Ai
fini degli interventi di cui alle lett. a) e b) del precedente
art. 5 del la presente legge, la copertura finanziaria
sarà assicurata successivamente con apposita normativa.
- Per
gli esercizi successivi ed a partire dall'esercizio finanziario
1991 la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i
fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun
esercizio finanziario con la legge di approvazione del
bilancio della Regione e con l'apposita legge finan ziaria
che l'accompagna.
--La
presente legge regionale sarà pub blicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a --chiunque
spetti, di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Calabria.
--Catanzaro,
9 aprile 1990
--Rosario
OLIVO
riferimento: http://www.italiani-allestero.org/008_c.htm
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